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La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sara' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art6 · fonte del testo