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[1]I materiali dei servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici, nonche' le macchine e gli utensili delle officine di proprieta' dei Comuni e destinati al servizio dei corpi pompieri comunali all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, sono devoluti in proprieta' ai Corpi dei vigili del fuoco.

[2]Il materiale antincendi, di proprieta', di privati o di istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza che disimpegnavano servizio pubblico antincendi, qualora se ne ritenga utile l'acquisto, potra', essere rilevato contro pagamento del relativo prezzo di stima.

[3]Per le caserme esistenti all'atto della entrata in vigore del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, le Amministrazioni provinciali, ove non ritengano di provvedere diversamente all'obbligo di cui all'articolo 21, corrisponderanno ai Comuni il canone di affitto.

[4]Le convenzioni eventualmente esistenti tra i Comuni ed altri enti pubblici e privati, per prestazioni di servizio antincendi da parte dei corpi comunali pompieri, continueranno ad avere efficacia fino alla loro scadenza, intendendosi sostituiti i Corpi dei vigili del fuoco ai corpi comunali.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art63 · fonte del testo