Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'articolo 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936-XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.
tolto: I canoni di cui all'articolo 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art69 · fonte del testo