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Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Art. 68

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, e' fatta dal Prefetto.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

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versione dal 3 febbraio 1942versione dal 20 aprile 2006
1942oggi
  1. 20 aprile 2006 — oggiabrogatoper 20 anni
  2. 3 febbraio 1942 — 20 aprile 2006testo originarioper 64 anni

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art68 · fonte del testo

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Riferimenti normativi

  • Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi
  • Titolo VII – Disposizioni transitorie.
  • Capo III – Canoni consolidati.
  • Artt. 64–69
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