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Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonche' quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
