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Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze e con gli altri eventualmente competenti.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
