La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trenta anni alle dipendenze di aziende diverse, purche' il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali. Per la determinazione dell'anzianita' prevista dal comma precedente, non costituiscono ragioni di interruzione le vicende che implichino successioni nella titolarita' della azienda o trasformazione della medesima.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-01;316~art4 · fonte del testo