L'anzianita' di lavoro di cui all'articolo 4 e' ridotta di un terzo per i lavoratori che abbiano, con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato la efficienza degli strumenti, delle macchine o dei metodi di lavorazione, oppure contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-01;316~art5 · fonte del testo