Art. 10 — Riduzione dei requisiti contributivi
Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge e' ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidita' o di pensione di inabilita' rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
