Art. 15 — Disposizioni transitorie
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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE. Da tale data e' concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.
Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 2 febbraio 2000
