Art. 2 — Definizioni
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- Fertilizzante. Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilita' del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non puo' essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi. - Concime. Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge. - Ammendante e correttivo. Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno. - Elementi chimici della fertilita'. Sono considerati "elementi chimici della fertilita'":
- a)gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
- b)gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);
- c)i "microelementi" (elementi oligo-dinamici, oligo-elementi) boro (B), manganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe). - Carbonio organico di origine biologica. Per "carbonio organico di origine biologica" si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi. - Azoto organico. Per "azoto organico" si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di azoto organico di sintesi. - Azoto organico di sintesi. Per "azoto organico di sintesi" si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi. Titolo. Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al "tal quale", cioe' al peso del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati alla presente legge. Per i concimi fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20° C. - Matrice organica. Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli allegati 1B e 1C della presente legge.
Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 11 giugno 1993
