Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2000

    Questione inammissibile
    10 maggio 2000

    Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non più obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quò, ai fini della determinazione della propria competenza, non è tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimità egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculì.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 32 Legge quadro in materia di lavori pubblici

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urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art32 · fonte su Normattiva