Art. 32 — Definizione delle controversie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216, censurato - in riferimento agli artt. 24 e 102 Cost. - per aver previsto il deferimento obbligatorio delle controversie in materia di appalto di lavori pubblici ad un collegio arbitrale. Invero, essendo venuto meno - a seguito della legge 18 novembre 1998, n. 415, il cui art. 10 ha reso l'arbitrato in questione non più obbligatorio - il presupposto logico dell'ordinanza di rimessione, fondato sull'incompetenza dello stesso giudice rimettente, il giudice 'a quò, ai fini della determinazione della propria competenza, non è tenuto a fare applicazione della norma della cui legittimità egli dubita. - v. sentenza n. 179 del 1999 (richiamata) sul difetto di giurisdizione del giudice rimettente rilevabile 'ictu oculì.
Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 32 Legge quadro in materia di lavori pubblici
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1994
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art32 · fonte su Normattiva