[1]All'atto dell'applicazione da parte dei Comuni delle norme della presente legge i commissionari decadono dai posti loro conferiti dalle rispettive Autorita' comunali.

[2]Ove sorga la necessita', da parte dei rispettivi Comuni, di limitare il numero dei mandatari, dovra' darsi la preferenza, a chi abbia conseguito maggior numero di mandati e per maggiore entita' di merci; a parita' di condizioni la preferenza, sara' data a chi abbia svolto una maggiore attivita' nel campo del collocamento dei prodotti della pesca.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art17 · fonte del testo