[1]Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'Autorita' comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi puo':

  • a)inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia, nei mercati;
  • b)sospendere dalle funzioni gli astatori e revocare la loro nomina;
  • c)applicare una penale fino a L. 1000.

[2]Contro il provvedimento emanato dall'Autorita' comunale ai termini del presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto della Provincia entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso. Il provvedimento del prefetto e definitivo.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art16 · fonte del testo