La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2.

Testo vigente dal 10 luglio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-28;339~art4 · fonte su Normattiva