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1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno". All'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, la parola: "cinquantacinquesimo" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinquesimo". All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la parola: "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: -quaranta~.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1995 al 4 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1995-02-23;43~art4 · fonte su Normattiva