1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120)).
Testo vigente dal 4 maggio 1999
