1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120)).

Testo vigente dal 4 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1995-02-23;43~art4 · fonte su Normattiva