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Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e' determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dal l'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno. Il contributo e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1995 al 31 dicembre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-02-23;43~art6 · fonte su Normattiva