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Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e' determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dal l'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno. Il contributo e' ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 novembre 2004, n. 298
5La L. 29 novembre 2004, n. 298 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista."
Testo in vigore dal 31 dicembre 2004 al 24 luglio 2012
