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La graduatoria di ciascun concorso, compilata a norma del precedente articolo, ha validita' per un periodo non superiore ad un anno dalla sua pubblicazione. Limitatamente a tale periodo i posti assegnati ai vincitori, che si rendessero disponibili per rinuncia, decadenza o altra causa, saranno conferiti ai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria stessa.
Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
