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Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai concorsi banditi dopo il 1 gennaio La graduatoria degli idonei nei concorsi generali a cattedre e' soppressa per i concorsi banditi a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge. Ogni altra disposizione contraria alla presente legge e' abrogata.
Testo in vigore dal 3 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
