Art. 14 — Carta della montagna
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto cui Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, apprestera' entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonche' lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
