Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 14 — Carta della montagna

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto cui Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, apprestera' entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonche' lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art14 · fonte su Normattiva