Art. 16 — Riserva di investimenti pubblici
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Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge il CIPE, sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporra' che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 20 settembre 2025
