Art. 2 — Finalità e mezzi per il loro raggiungimento
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La presente legge si propone:
- 1)di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:
- a)dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilita' ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- b)sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- c)fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
- d)favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;
- 2)di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunita' montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 20 settembre 2025
