Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 2 — Finalità e mezzi per il loro raggiungimento

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La presente legge si propone:

  • 1)di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:
  • a)dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilita' ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
  • b)sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
  • c)fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
  • d)favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;
  • 2)di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunita' montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 20 settembre 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 917/1988

    Questione inammissibile
    26 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo e degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 del Regolamento del Laudo della Comunanza delle Regole D'Ampezzo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 44, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, con l'ordinanza indicata i…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 2 Nuove norme per lo sviluppo della montagna

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art2 · fonte su Normattiva