Nuove norme per lo sviluppo della montagna
Art. 4 — Comunità montane
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In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunita' montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilira' le norme cui le Comunita' montane dovranno attenersi:
- a)nella formulazione degli statuti;
- b)nell'articolazione e composizione dei propri organi;
- c)nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d)nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunita' - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti. Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunita' potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico. La regione e' pertanto competente con proprie leggi a:
- 1)delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunita' montane;
- 2)emanare le norme di cui al secondo comma;
- 3)determinare i criteri per ripartire tra le Comunita' i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge; e inoltre e' competente a:
- 4)approvare gli statuti delle singole Comunita';
- 5)coordinare ed approvare i piani zonali;
- 6)regolare i rapporti tra Comunita' ed altri enti operanti nel loro territorio. Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunita' montane che ne facciano richiesta.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 29 marzo 1981
