Art. 7 — Ufficio di piano e personale
Ai fini della istituzione degli uffici di piano e di ogni altro servizio di assistenza e di coordinamento delle loro attivita', le comunita' montane che non abbiano la disponibilita' di personale comandato a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono autorizzate a provvedere, entro il termine del 31 dicembre 1981, anche in deroga ai limiti di spesa indicati dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72, all'assunzione per pubblico concorso del segretario e di personale tecnico e amministrativo per l'ufficio tecnico urbanistico nei seguenti limiti: comunita' montane fino a 10 comuni e/o fino a 20.000 abitanti: 4 unita'; comunita' montane da 11 a 20 comuni e/o da 20.001 a 50.000 abitanti: 7 unita'; comunita' montane con oltre 20 comuni e/o 50.000 abitanti: 9 unita'. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo assunto dalle comunita' montane viene determinato a norma dei commi diciottesimo e seguenti dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43. E' escluso il personale delle comunita' montane cui si applichino gia' norme diverse previste da accordi contrattuali a base nazionale. La comunita' montana stabilisce nel regolamento organico la tabella di inquadramento del personale previsto nella propria pianta organica. A tal fine alle trattative sindacali partecipano anche i rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
Testo vigente dal 28 marzo 1981
