Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 7 — Piani di sviluppo urbanistico

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La Comunita' montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, puo' redigere piani urbanistici, di cui si dovra' tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art7 · fonte su Normattiva