Art. 7 — Piani di sviluppo urbanistico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
La Comunita' montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, puo' redigere piani urbanistici, di cui si dovra' tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 13 giugno 1990
