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L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegne mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma alla data in cui e' indetta la relativa sessione. Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo art. 6.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1956 al 16 dicembre 2010
