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Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di universita' o istituti universitari e di presidi e insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresi' un abilitato iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi; Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1956 al 16 dicembre 2010
