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Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalita' degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sara' disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti. Sara' inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente art. 5.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1956 al 16 dicembre 2010
