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Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente art. 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-15;1440~art8 · fonte del testo