L'articolo 432-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 432-bis. - (Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare). - Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal settimo comma dell'articolo 272 riguardano soltanto alcuno fra piu' imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che ritenga, per evidenti assolute necessita' del giudizio, di sospendere o rinviare il dibattimento. La sospensione della decorrenza dei termini della custodia cautelare si applica solo all'imputato cui si riferiscono le cause che l'hanno determinata".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art5 · fonte su Normattiva