Dopo l'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 272-ter. - (Custodia cautelare dei minori). - I termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 272 sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni 18 e di due terzi per quelli commessi da minori degli anni 16".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art4 · fonte su Normattiva