Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:

  • a)a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • b)a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini piu' brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche. Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque fara' depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza. Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art11 · fonte su Normattiva