Chiunque intraprenda la esecuzione dei lavori, con trasporto di materie di rifiuto, e' obbligato a darne preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Genio civile, per l'occorrente vigilanza: al preavviso sono tenuti in solido l'esecutore e il committente dei lavori.
Testo vigente dal 2 aprile 1963
