L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore ed esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. Copia del decreto e' comunicata al sindaco ed al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, e' tenuto ad assicurare l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione dello ordine di sospensione. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art30 · fonte su Normattiva