E' vietato gettare in qualunque punto della laguna, e specialmente nei suoi canali, o di lasciarvi cadere, materie di qualunque specie anche se galleggianti. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, lo scarico in mare di materiali provenienti dall'ambito lagunare dev'essere effettuato a distanza stabilita dal Magistrato alle acque, di concerto con la competente capitaneria di porto, in modo da impedire il ritorno delle materie in laguna e gli interrimenti alle foci.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art13 · fonte su Normattiva