Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 782/1988

    Questione inammissibile
    7 luglio 1988

    L'indicazione di parametri di raffronto o criteri di calcolo idonei a consentire l'applicabilità del principio secondo il quale le nuove misure degli stipendi stabilite dalla L.n. 42 del 1979 per i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato abbiano effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, rientra nell'attività interpretativa propria del giudice 'a quò nel caso in cui il principio dovesse risultare del tutto inapplicabile, la integrazione della norma sarebbe comunque rimessa alla legge o, data la specifica materia, anche agli accordi. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, L. 6 febbraio 1979, n. 42 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - v. S.nn. 9 e 50/1975, 10/1980, 205 e 274/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 81 cost. · Art. 17 Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art17 · fonte su Normattiva