L'assegno base di confine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, in favore del personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), e' esteso, con le stesse modalita' e decorrenza, agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati permanentemente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nelle stesse zone di confine per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747. Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di confine, e delle relative variazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, gli incaricati ed i loro dipendenti sono equiparati al personale ferroviario al parametro 115 per il periodo 1 gennaio 1977-30 settembre 1978, e dal 1 ottobre 1978 al personale che fruisce dello stipendio iniziale previsto per la categoria operatore comune istituita con la presente legge.

Testo vigente dal 17 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-02-06;42~art31 · fonte su Normattiva