Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1› gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Testo vigente dal 13 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;425~art1 · fonte su Normattiva