[1]CONVENZIONE tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno

[2]Il Presidente della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero considerata l'opportunita' di rettificare il tracciato del confine nel settore della diga di Livigno, hanno deciso di concludere una Convenzione e a tale fine hanno nominato quali loro plenipotenziari:

[3]Il Presidente della Repubblica Italiana il Professor Luigi Ferrari Bravo, Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi del Ministero degli Affari Esteri;

[4]Il Consiglio federale svizzero il Signor Mathias Krafft, Ambasciatore, Capo della Direzione del Diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri;

[5]i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]A parziale modifica della Convenzione del 24 luglio 1941 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do e il Mont Dolent, il tracciato della frontiera italo-svizzera nel tratto Ova Chaschabella o Torrente della Cera - Ova dal Gal o Acqua del Gallo - Fiume Spol, tra i cippi 6E (R) e 5A, e' rettificato, mediante uno scambio di uguali superfici tra i due Stati, di mq. 21.020 circa, conformemente al piano allegato a scala 1:5000 che fa parta integrante della presente Convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;340~convenzione-art1 · fonte su Normattiva