Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1979 al 29 luglio 1984. Leggi il testo vigente →
Le facolta' di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, cosi' come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, limitatamente alle prime sei categorie, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1979 al 29 luglio 1984
