La facolta' di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1978 ed e' estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'articolo 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e' abrogato. Le situazioni di eccedenza rispetto agli organici, costituitesi nelle singole carriere e categorie di personale in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, non costituiscono impedimento all'attuazione delle variazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, ferma restando la condizione che non venga superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

Testo vigente dal 14 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-06;197~art8 · fonte su Normattiva