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L'articolo 26, lettera g), del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dalle seguenti nuove norme: "g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate".

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art2 · fonte su Normattiva