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Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 32 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 6 metri per i veicoli isolati ad un asse, 12 metri per i veicoli isolati a 2 o piu' assi. La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 6,50 per semirimorchi ad un asse, metri 12,50 per semirimorchi a 2 o piu' assi. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autotreni non devono superare la lunghezza massima di metri 18,00".

Testo in vigore dal 26 maggio 1976 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;313~art3 · fonte su Normattiva