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Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati. La denuncia, oltre che all'autorita' prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, puo' essere presentata direttamente al Presidente della Camera. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza. Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorita' che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso. La Commissione da' inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.
Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987
