Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
Articolo abrogato dal d.p.r. 9 dicembre 1987, n. 496 a seguito di referendum popolare.
Abrogato dal 24 dicembre 1987
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, degli artt. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 e 17, 18 e 26 del Regolamento Parlamentare afferenti alle attribuzioni della Commissione inquirente ed alle modalità del procedimento per la messa in stato di accusa dei ministri, in quanto le norme denunciate non si prestano ad avere applicazione nel giudizio a quo.
Art. 90 cost. · Art. 96 cost. · Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 17 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art4 · fonte su Normattiva