Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/1983

    Questione inammissibile
    31 maggio 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, degli artt. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170 e 17, 18 e 26 del Regolamento Parlamentare afferenti alle attribuzioni della Commissione inquirente ed alle modalità del procedimento per la messa in stato di accusa dei ministri, in quanto le norme denunciate non si prestano ad avere applicazione nel giudizio a quo.

    Art. 90 cost. · Art. 96 cost. · Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 17 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art4 · fonte su Normattiva