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Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Non e' consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'art. 45, numeri 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione puo' tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunita'.

Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art5 · fonte su Normattiva