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La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e puo' provvedere altresi' alla pubblicita' dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati. E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art6 · fonte del testo