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I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario. Nei casi di necessita' e di urgenza l'ufficio di presidenza puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione. Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.
Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987
