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I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario. Nei casi di necessita' e di urgenza l'ufficio di presidenza puo' adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione. Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

Testo in vigore dal 13 maggio 1978 al 24 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;170~art7 · fonte su Normattiva